Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
La misura potenziata spetta a condizione che le attività formative ricomprese nel comma 210 della legge 160 (e nell’articolo 3 del Dm 4 maggio 2018) siano:
- erogate dai soggetti specifici che saranno individuati con decreto del ministro dello Sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl (17/05/2022).
- i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze del personale siano certificati secondo le modalità pure stabilite dal medesimo decreto.
Per i progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto aiuti, che non soddisfino le due condizioni sopra richiamate, le misure del credito d’imposta saranno depotenziate.
Per il 2022 ci sarà una distinzione tra formazione esterna con soggetti autorizzati, soggetti non autorizzati e formazione interna come di seguito si riporta:
- Formazione esterna Soggetti accreditati individuati dal decreto del MISE con potenziamento del credito di imposta per le piccole e medie imprese calcolato in percentuale sul costo del personale impegnato nell’attività di formazione con certificazione delle competenze acquisite/consolidate:
• 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole imprese
• 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie imprese
• 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le grandi imprese
- Formazione esterna Soggetti non individuati dal decreto del MISE con un depotenziamento del credito di imposta per le piccole e medie imprese calcolato in percentuale sul costo del personale impegnato nell’attività di formazione:
• 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole imprese
• 35% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie imprese
• 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le grandi imprese
- Formazione interna con un depotenziamento del credito di imposta per le piccole e medie imprese calcolato in percentuale sul costo del personale impegnato nell’attività di formazione:
• 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole imprese
• 35% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie imprese
• 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le grandi imprese
Per le piccole imprese, fermo restando l’importo massimo annuale di 300 mila euro, si sale dal 50% al 70%, mentre per le medie imprese si passa dal 40% al 50% (massimale di 250 mila confermato). Nessuna variazione per le grandi imprese.